L'IMPORTANZA DI PROTEGGERE LA TESTA

Esempi di infortuni correlati all’uso errato o mancato uso di dispositivi di protezione della testa. Le conseguenze del mancato uso del casco o elmetto di protezione. La descrizione degli infortuni e la scelta di idonei DPI.

In queste righe andremo ad occuparci di alcuni esempi di errato utilizzo dei DPI per la protezione della testa, ricordando che l’Allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 indica che i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.



Il caso

Il primo caso riguarda un infortunio avvenuto ad un muratore durante attività edili.

Un lavoratore mentre sta raccogliendo alcune attrezzature di lavoro al di sotto di un balcone, improvvisamente viene colpito alla testa da una soglia che cade dal balcone sovrastante. Il lavoratore, che non usava il casco di protezione, riporta la frattura del cranio.

Sono evidenti i fattori causali riportati nella scheda:

- “mancato uso del casco”;

- “soglia in marmo pericolante”.

Il secondo caso riguarda un infortunio avvenuto ad un lavoratore straniero durante attività di ristrutturazione di un locale.

Il lavoratore si trova con due colleghi più esperti presso un locale dove si svolgono lavori per la ristrutturazione interna di un locale. Devono montare e realizzare l'impianto di refrigerazione e ricambio d'aria del locale.

Sono diversi giorni che lavorano in quel locale. E avviene che succede che il primo lavoratore, mentre si trova su di una scala a pioli del tipo a libro per prendere misure sui canali per il posizionamento di una bocchetta per la presa d'aria, perde l'equilibrio e cade a terra, sbattendo il capo nel pavimento e riportando la frattura del cranio.

Dall'indagine successiva è emerso che il lavoratore - un'apprendista che aiutava gli operai più esperti - si trovava a cavalcioni sull'ultimo piolo della scala, posizionata parallelamente alla parete, con in mano un metro a rotella. Non indossava il casco ma aveva le scarpe antiinfortunistiche.

Dall’indagine è emerso anche che la ditta aveva fornito agli operai scale e trabattelli per i lavori in quota.


Questi i fattori causali dell’incidente rilevati dalla scheda:

- “l'infortunato prima dell'evento si trovava a cavalcioni sull'ultimo piolo della scala con una mano impegnata”;

- “l'infortunato non indossava il casco”.


Anche il terzo caso riguarda un infortunio avvenuto durante attività edili.

Nella rimozione di un tetto di un edificio in ristrutturazione, un lavoratore cade da un impalcato alto circa 2 metri e urta il capo contro il pavimento della soletta sottostante provocandosi un trauma cranico. L'impalcato non era stato montato correttamente e non era sufficientemente esteso per tutta l'area di lavoro. Il lavoratore non faceva uso del caschetto di sicurezza che aveva ricevuto in dotazione.

In questo caso abbiamo:

- un “ponteggio instabile, non montato correttamente e non sufficientemente esteso per tutta l'area di lavoro”;

- il “mancato uso del casco di sicurezza”.

La prevenzione

In questi casi non ci soffermiamo in realtà sulle cause degli infortuni segnalati, ad esempio sulle cause delle cadute dagli impalcati, delle cadute dalle scale o del perché un operaio edile viene investito da materiale che cade dall’alto.

Ci soffermiamo invece sulla mancanza dell’elmetto di protezione che risulta comunque un elemento di aggravamento delle conseguenze dell’incidente e cerchiamo, attraverso alcuni materiali pubblicati in precedenti articoli, di ricordare le specificità, i limiti e le potenzialità di questo importante DPI di protezione del capo.

Per avere qualche indicazione utile per la conoscenza, la scelta e l’uso di adeguati dispositivi di protezione della testa, possiamo fare riferimento al progetto multimediale Impresa Sicura, che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013. Progetto che ha prodotto diversi materiali relativi alla prevenzione in molti comparti lavorativi (metalmeccanica, cantieristica navale, lavorazione del legno, calzature, ...) e una raccolta dettagliata di informazioni sui Dispositivi di Protezione Individuale nel documento “ ImpresaSicura_DPI”.

In quest’ultimo documento si indica che, riguardo alla protezione del capo, le norme tecniche definiscono l’elmetto di protezione per l’industria come un ‘copricapo il cui scopo primario è quello di proteggere la parte superiore della testa dell’utilizzatore contro lesioni che possono essere provocate da oggetti in caduta’ (UNI EN 397). Mentre il copricapo antiurto per l’industria è invece destinato a ‘proteggere la testa dell’utilizzatore dalle lesioni causate da un urto della testa contro oggetti duri e immobili’ (UNI EN 812).

Vi sono poi altri dispositivi di protezione del capo come:

- l’elmo per vigili del fuoco: un copricapo destinato a ‘garantire la protezione della testa dell’utilizzatore dai pericoli che potrebbero insorgere durante le operazioni condotte dai vigili del fuoco’ (UNI EN 443);

- dispositivi di protezione del capo “utilizzati per le discipline sportive e per le attività di tempo libero definiti da altre norme specifiche” (ad esempio caschi per sport aerei, per sci alpino, per ciclisti, ....).

Il primo dovere del datore di lavoro è “l’esecuzione di specifica valutazione, allo scopo di definire chiaramente la fonte e la natura di tutti i potenziali rischi. Una volta identificati i rischi, il requisito successivo è considerare e mettere in pratica tutte quelle misure fattibili per l’eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte”. Per proteggere il capo “se il rischio non può essere eliminato o ridotto ad un livello tale da non provocare lesioni, il ricorso ad un elmetto di protezione è inevitabile ed è necessario avviare la procedura di selezione”.

Una volta individuato il DPI devono essere infine “determinati i requisiti di prestazione che devono essere riportati nella nota informativa del fabbricante. Nell’ambito degli elmetti di protezione esistono una serie di prescrizioni che portano ad altrettanti requisiti di prestazione obbligatori. Al loro interno questi requisiti sono suddivisibili in funzione del loro livello di prestazione”.

Il nostro indirizzo

37012 - Bussolengo (VR) Veneto
Via A. De Gasperi, 49
Distanza dal centro: 0,43 Km
Telefono: 0456705080
Partita IVA: 04220370235
Responsabile trattamento dati: Laura Zanforlin


Info contatto scrivi una mail

Referente
Laura Zanforlin
Telefono
0456705080
Fax
0456753729
Mail
responsabile@ecoambientevr.it
Web
http://www.ecoambientevr.it