LE IMMAGINI DELL'INSICUREZZA

Siamo ormai ad agosto ed il caldo dell’estate ci invoglia a prendere la classica tintarella e probabilmente è questo il motivo che spinge i due operai, immortalati nell' immagine sottostante a dimenticarsi di lavorare su una strada aperta al traffico veicolare e utilizzare invece un abbigliamento che ricorda da vicino le tranquille passeggiate al mare od in montagna. 

Probabilmente i due, più il collega che, sdraiato a terra, esegue il controllo di un pozzetto di raccolta acque di superficie, stavano lavorando all’interno del cantiere recintato vicino alla zona dove è stata scattata la foto e già l’abbigliamento utilizzato non era sicuramente consono ad un’attività lavorativa all’interno di un cantiere.

Ma poi, forse per un controllo, i tre sono andati in strada e solo uno ha indossato la necessaria “ alta visibilità”, mentre gli altri due sono rimasti in “braghe di tela”. 

Alcune considerazioni rispetto a quanto si vede nella foto:

- Nei cantieri su strada aperta al traffico, all’interno dei centri abitati (escluso strade urbane di scorrimento), è sempre necessario utilizzare indumenti ad alta visibilità classe 2,

- La verifica di pozzetti sulla viabilità aperta al traffico va eseguita in modo da evitare che i lavoratori siano esposti al rischio investimento (per non parlare della postura),

- La segnalazione delle recinzioni di cantiere va effettuata con luci di colore rosso e non giallo (come invece si vede nell’immagine), a solo titolo di promemoria riporto quanto previsto dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

AUTOVEICOLI E CIRCOLAZIONE STRADALE

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo I

2. INSTALLAZIONE DI OPERE E CANTIERI ED APERTURA DI ACCESSI SULLE STRADE (ARTT. 20-22 C.S.)

Art. 40. - Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali (art. 21 C.s.).

2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2.

3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

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