PRIMO SOCCORSO AZIENDALE: PROTOCOLLI, FORMAZIONE E CHECK-LIST

Un recente articolo di PuntoSicuro ha sottolineato come il Decreto legislativo 81/2008 consideri le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, uno degli elementi portanti della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tanto da inserirle nell’ambito delle misure generali di tutela (art. 15, D.Lgs. 81/2008).

In “ Primo soccorso aziendale (nota informativa per le aziende)” si ricorda che in base al comma 1 dell’articolo 45 del D.Lgs 81/2008, il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

In particolare è il D.M. n. 388 del 15 luglio 2003 che “costituisce lo strumento operativo per la realizzazione del primo soccorso aziendale, modulando l’organizzazione degli interventi in situazioni di emergenza sanitaria secondo le diverse realtà aziendali considerando il tipo di attività svolta, il numero di lavoratori ed i fattori di rischio”.

Il datore di lavoro, nell’ambito degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, “oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio”.

Il protocollo operativo dovrà prevedere: “i soggetti coinvolti, il tipo di intervento da attuare, le modalità operative necessarie a gestire nell’immediatezza una ‘situazione di danno acuto’ causato sia da problemi individuali di salute (diabete, cardiopatia ecc…) che da evento infortunistico legato alla presenza di rischi specifici e alle specifiche attività svolte nell’azienda (traumatismi, intossicazioni, ustioni ecc….) e le modalità operative per gestire in modo corretto le comunicazioni e i rapporti con i Dipartimenti di emergenza territoriali”.

Si ricorda inoltre che il Servizio PSAL dell’ASL della provincia di Bergamo “programma annualmente controlli mirati alla verifica degli adempimenti normativi specifici in tema di Primo Soccorso”. E a partire dal 2013 “si ritiene opportuno integrare tale attività promuovendo anche l’attività di autocontrollo/verifica da parte dei Datori di Lavoro”.

A tale scopo è stata predisposta – e allegata al presente documento - una breve check list, in tema di organizzazione e gestione delle emergenze sanitarie, corredata da note esplicative, che sarà utilizzata dal personale ASL addetto alla vigilanza nei luoghi di lavoro e potrà anche essere un utile strumento per le aziende”.

Questa designazione è un obbligo prioritario e inderogabile a carico del datore di lavoro. Se tuttavia il Testo Unico non entra nel merito della consistenza numerica degli incaricati di Primo Soccorso nella singola azienda, tuttavia le “Linee guida per l’applicazione del D.M. 388/03” elaborate dal Coordinamento delle Regioni e delle Province Autonome danno le seguenti indicazioni:

- “il numero dei soccorritori presenti nell'unità produttiva non può essere rigidamente stabilito, ma dovrà comunque essere rapportato al numero di lavoratori contemporaneamente presenti in azienda (ad esempio 1 soccorritore ogni 30 persone in un azienda che non sia a rischio per incidente rilevante) ed alla tipologia di rischio infortunistico presente nello stabilimento produttivo;

- in ogni caso dovrà essere previsto un sostituto, con pari competenze, per ognuno dei soccorritori individuati, per rimpiazzare l'eventuale assenza;

- il sostituto dovrà poter rilevare il collega senza incorrere in situazioni fisicamente gravose (ad esempio dopo aver terminato il turno di notte);

- il numero dei soccorritori contemporaneamente presenti in azienda sarà almeno pari a due, per ‘coprire’ l'eventualità in cui l'infortunato sia uno dei soccorritori stessi”.

Inoltre il D.M. 388/2003 stabilisce obblighi da parte del Datore di lavoro in merito all’organizzazione delle attrezzature di Primo Soccorso aziendali e alla formazione degli addetti designati. Gli obblighi sono rapportati in funzione di una specifica classificazione dell’azienda (gruppo A, B e C) che viene presentata in dettaglio nella nota informativa.

La formazione dei lavoratori designati è “svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i tempi minimi del corso di Formazione sono di 16 ore, mentre i contenuti minimi sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del D.M. n. 388, e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i tempi minimi del corso di Formazione sono di 12 ore, mentre i contenuti minimi sono riportati nell’allegato 4, che pure fa parte del D.M. n. 388. Sono validi i corsi di Formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del D.M. n. 388 del 15.07.2003”.

Veniamo alla dotazione minima delle attrezzature di primo soccorso.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- “cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati del D.M. n. 388 del 15.07.2003;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale”.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, “il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata negli allegati al D.M. n. 388 del 15.07.2003;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del servizio sanitario nazionale.

Si sottolinea che “le attrezzature ed i presidi devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile”.

Infine qualche cenno alla check list/Scheda di verifica sull’organizzazione del primo soccorso e dell’assistenza medica di emergenza.

Dalla lettura della check list emerge, ad esempio, che “si ritiene opportuno che addetti al PS e alle emergenze, presenti in turno siano facilmente riconoscibili ed identificabili per facilitarne l’allertamento in situazioni critiche (es.: fascia identificativa al braccio)”.

E che per il “buon funzionamento dell’organizzazione è importante che tutti i lavoratori conoscano le procedure operative da attuare al verificarsi di un malore o di un infortunio; il lavoratore che assiste infatti, deve essere in grado di allertare gli addetti e supportare gli stessi in modo adeguato”.

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