PRONTO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI CANTIERI EDILI

Per affrontare un tema rilevante per la sicurezza nei cantieri edili come la gestione delle emergenze, ci soffermiamo su alcuni materiali didattici, in materia di “Organizzazione del cantiere”, pubblicati sul sito web del Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’ Università degli Studi di Napoli Federico II e a cura del Prof. Fabrizio Leccisi.

Nella parte del materiale dedicata ai “servizi di cantiere” si indica che la gestione delle emergenze si attua “attraverso l’istituzione, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria dei lavori dei servizi:

- per la gestione delle emergenze;

- di pronto soccorso;

- antincendio;

- di evacuazione dei lavoratori;

- di salvataggio nei lavori in sotterraneo”.

Si ricorda che gli addetti di questi servizi “sono lavoratori della ditta esecutrice dei lavori formati con idonei corsi a carico del datore di lavoro. Nel cantiere deve essere sempre assicurata la presenza di tali addetti”.

Si segnala inoltre che il Decreto del Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni”, ha “classificato tutte le aziende ovvero le unità produttive in 3 gruppi individuati con le lettere A, B e C, fissando per ciascuno di questi gruppi l’organizzazione di pronto soccorso obbligatoria”. Per le aziende dei gruppi A e B sono previste le seguenti attrezzature:

- “una cassetta di pronto soccorso, da eventualmente integrare sulla base dei rischi presenti e su indicazione del medico competente, se previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del S. S. N., della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi contenuti;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S. S. N.”.

Per le aziende di gruppo C le attrezzature sono invece:

- “pacchetto di medicazione;

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S. S. N”.

E in edilizia i vari gruppi risultano così definiti:

- gruppo A: cantieri per lavori in sotterraneo di cui al DPR 20 Marzo 1956 n. 320; imprese con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno;

- gruppo B: imprese con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

- gruppo C: imprese con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A”.

E in ogni cantiere devono dunque essere disponibili “i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure al lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. Le attrezzature minime di equipaggiamento, i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso ed il materiale di primo soccorso, cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione, vanno tenuti in un posto pulito e conosciuto da tutti, riparato dalla polvere, ma non chiuso a chiave, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha bisogno”.

Nel materiale didattico si indica la possibilità di istituire nei grandi cantieri anche altri posti di pronto soccorso e si segnala che è opportuno “valutare i presidi medico-chirurgici con il medico competente, se previsto, e con il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla particolarità dei lavori e sulla base dei rischi presenti in cantiere. I presidi devono, in tutti i casi, essere corredati da istruzioni complete sul corretto stato d’uso degli stessi e sui primi soccorsi da prestare all’infortunato in attesa del medico”.

Dopo aver riportato indicazioni sul contenuto del pacchetto di medicazione e della cassetta di pronto soccorso, il documento universitario si sofferma sugli addetti alle emergenze.

Se segnala che l’incarico di addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione e quello di addetto al primo soccorso “può essere ricoperto sia dal datore di lavoro titolare sia da un dipendente dell’impresa. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”. E i vari addetti devono poi “essere opportunamente formati e dotati delle attrezzature adeguate”.

Questi sono i compiti degli addetti al primo soccorso:

- “mantenere in efficienza i presidi medico aziendali, cassetta o pacchetto di pronto soccorso;

- aggiornare i recapiti telefonici dei servizi pubblici competenti;

- intervenire in caso d’infortunio, evitando che l’infortunato venga soccorso in modo non corretto”.

In particolare riguardo al servizio di pronto soccorso, si indica che in funzione della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere, devono essere “presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso ed assistenza medica di emergenza, rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. All'attuazione di tali provvedimenti devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, se non vi provvede direttamente il datore di lavoro. Per i lavori in sotterraneo e quelli esterni connessi, con più di 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero di lavoratori, vi è o sia probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti, il numero di lavoratori volontari idonei prescelti per operazioni di soccorso o di salvataggio deve essere non inferiore a 9, designando anche elementi di riserva. In tali cantieri devono essere tenuti disponibili almeno 4 autorespiratori con un numero adeguato di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri mezzi di emergenza necessari”.

Veniamo al servizio antincendio.

Il documento universitario segnala che “in relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio devono essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”. Chiaramente i dispositivi per combattere l'incendio “devono risultare adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili”.

Concludiamo parlando del servizio di evacuazione e salvataggio.

Infatti sempre in relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, vanno anche definite “misure che consentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, di cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro”.

In particolare le misure “devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere individuati i soggetti incaricati della gestione di tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere. I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo e mettere in atto le relative procedure di emergenza.

Ricordiamo infine che alla formazione degli addetti al primo soccorso e alla designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio è dedicato l’ Interpello n. 2/2012 con risposta del 15 novembre 2012 da parte della Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008. E rimandiamo i lettori anche agli articoli relativi alle novità, in materia di primo soccorso, prevenzione degli incendi e evacuazione, contenute nel Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Dipartimento Ingegneria Civile Edile Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, “ Organizzazione del cantiere. Impianto di cantiere. I servizi di cantiere. Viabilità di cantiere”, materiale didattico a cura del Prof. Fabrizio Leccisi, a.a. 2015-2016 (formato PDF, 2.85 MB).

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